La verifica impianto messa a terra è un’attività necessaria per appurare che l’impianto sia funzionale e sicuro e mantenga inoltre le medesime prestazioni di quando è stato progettato.
L’efficienza dei dispositivi dell’impianto di terra è vitale per prevenire fenomeni di elettrocuzione o la perdita di attrezzature e dati critici per l’azienda. Dunque, è necessario implementare precise procedure periodiche di controllo e manutenzione, per evitare pericoli a cose e persone.
Chi può svolgere la verifica dell’impianto di messa a terra? Quali sono le normative di riferimento? Quando è obbligatoria? Sono tutte domande a cui stiamo per dare una risposta.
Verifica impianto messa a terra: normativa di riferimento
L’obbligo di verifica impianto messa a terra è disciplinato dal DPR 462/01, che trova in 2 guide CEI le procedure applicative, per uniformare le disposizioni di legge:
- CEI 0-14 per la stesura della documentazione tecnica, le verifiche periodiche e le procedure amministrative.
- CEI 64-14 per le procedure tecniche.
Naturalmente, la verifica dell’impianto di messa a terra non è da confondere con la regolare manutenzione degli impianti elettrici. Bensì riguarda la verifica sistematica di:
- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Tipi di verifiche previsti dal DPR 462/01
Le verifiche degli impianti di messa a terra sono di diverso tipo a seconda dello scopo e della fase nel processo di realizzazione, omologazione e messa in funzione. Quindi, possiamo parlare di verifica:
- Iniziale – eseguita al termine della realizzazione dell’impianto in conformità alle norme per la sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n.46). L’esito positivo permette all’installatore di rilasciare la dichiarazione di conformità.
- Omologazione – procedura che attesta la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici normativi. L’omologazione è assolta nel momento in cui la dichiarazione di conformità dell’impianto viene rilasciata dal tecnico e inviata alle strutture di vigilanza preposte.
- A campione – riguarda i nuovi impianti di messa a terra, dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e dai contatti indiretti, in base ai criteri dell’art.3 del DPR 462/01.
- periodica – insieme delle procedure che consentono di verificare la permanenza dei requisiti tecnici di sicurezza dell’impianto nel tempo.
- straordinaria – per accertare l’esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza dell’impianto di messa a terra o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, nel caso di esito negativo della verifica periodica. Oppure, nel caso di modifiche sostanziali dell’impianto, diverse destinazioni d’uso dei locali, ecc.
Mentre la verifica straordinaria può essere richiesta dal datore di lavoro, la ciclicità della verifica periodica degli impianti di messa a terra è stabilita dal DPR 462/01.
Verifica impianto messa a terra: periodicità
Considerata l’importanza di un impianto elettrico di messa a terra efficiente, secondo quanto indicato dal DPR 462, le verifiche devono essere eseguite ogni:
- 2 anni – per gli impianti con caratteristiche che rientrano nel quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ovvero, impianti situati in ambienti che, in caso d’incendio, comportano rischi più elevati; i così detti luoghi MA.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso d’Incendio). Per esempio, laddove siano presenti problematiche legate all’elevata densità di sfollamento, strutture costruite con materiali facilmente combustibili o in cui siano presenti materiali infiammabili. La periodicità della verifica impianti elettrici è biennale anche per i locali a uso medico e simili, i cantieri e i luoghi con pericolo di esplosione.
- 5 anni – per tutti gli impianti soggetti al DPR 462/01 che non rientrano nell’obbligo biennale, perché ritenuti “ambienti ordinari”.
A prescindere dalla data di messa in funzione dell’impianto, la periodicità fa riferimento alla data riportata sulla dichiarazione di conformità eseguita dall’installatore. Dopotutto, nel tempo, l’impianto di messa a terra è soggetto a usura, che sia in servizio, oppure no.
Chi è obbligato alla verifica impianti di messa a terra
Tutte le attività lavorative che includono un lavoratore al loro interno sono obbligate alla verifica dei propri impianti di messa a terra. Come indicato dal D.lgs. 81/08, per lavoratore si intende qualsiasi persona che, al di là del tipo di contratto in essere, svolga un’attività lavorativa nell’azienda.
Dunque, l’obbligo di verifica dell’impianto di messa a terra non dipende dal tipo di attività, ma dalla presenza o meno di un lavoratore.
Il responsabile della richiesta di verifica degli impianti di messa a terra è il datore di lavoro. A lui spetta l’obbligo di assicurarsi che le periodicità di controllo siano rispettate e che l’impianto sia sottoposto a regolari manutenzioni.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro è obbligato a inviare la dichiarazione di conformità all’INAIL e ARPA territoriale. Inoltre, deve conservare la documentazione inviata e gli eventuali verbali di verifica dell’impianto di messa a terra, per poterli esibire nel caso sia richiesto dagli organi di vigilanza. Infine, a lui spetta l’onere di eventuali spese sostenute per i controlli di vigilanza.
Nell’obbligo di verifica impianti di messa a terra rientrano anche condomini, scuole e chiese, gli ambienti adibiti ad attività comunali e i circoli ricreativi. In questi casi, il responsabile sarà l’amministratore condominiale, il preside, il parroco, il sindaco, ecc. Insomma, il responsabile dell’attività. Sono escluse le imprese a gestione familiare e i collaboratori domestici.
Chi può eseguire le verifiche secondo il DPR 462/01
È fondamentale che le ispezioni avvengano con imparzialità, per garantire che nulla sia tralasciato e la verifica dell’impianto sia svolta correttamente. Pertanto, la verifica impianti messa a terra può essere eseguita esclusivamente da Organismi Ispettivi definiti dal DPR 462/01 e in linea con la norma CEI EN 17020:
- organismi di ispezione privati abilitati dal Ministero delle attività produttive;
- ASL e ARPA.
- INAIL, per le verifiche a campione.
Dunque, nessun altro ai sensi del DPR 462/01, può eseguire tali verifiche, nemmeno studi professionali di progettazione degli impianti elettrici, se non abilitati. Tuttavia, possono occuparsi della progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti compresi quelli di terra.
Progettazione e installazione impianti elettrici di messa a terra: chi può farlo
La progettazione, l’installazione, la verifica e la manutenzione degli impianti di messa a terra può essere svolta da professionisti abilitati a seconda del tipo di intervento richiesto.
TECNO Logic non è un organismo notificato ai sensi del DPR 462/01. Perciò, possiamo supportarti nella valutazione delle proposte commerciali, mettendo a tua disposizione le conoscenze e le professionalità necessarie in ogni fase del progetto.
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