Diagnosi energetica 2019: obblighi e scadenze

La diagnosi energetica è una procedura sistematica e documentata, che comprende tutte le indagini necessarie per valutare l’efficienza energetica di qualsiasi tipo di edificio.

Definita anche audit energetico, la diagnosi permette un’analisi precisa di come e dove l’energia venga gestita e consumata: dall’ingresso nell’impianto, stabilimento o parte di attrezzatura, alla ripartizione, fino alla trasformazione tra i punti d’ingresso e i suoi utilizzi.

Per accertare l’uso efficace ed efficiente dell’energia, l’interesse deve essere rivolto sia sull’aspetto impiantisco che all’isolamento dell’involucro della struttura, qualsiasi sia la finalità energetica: riscaldamento e raffrescamento ambientale, calore e raffreddamento di processo, illuminazione, ecc.

Negli ultimi anni, è cresciuta l’attenzione sull’efficienza del sistema edificio-impianto, per sensibilizzare una gestione più efficiente di uno e dell’altro sistema, e una riduzione globale dei consumi.

Lo scopo della diagnosi è dunque quello di definire gli interventi correttivi migliori e la loro priorità, per ridurre gli sprechi e ottimizzare il rapporto costi-benefici.

Per un corretto svolgimento della diagnosi energetica, nel rispetto delle normative in merito alla riqualificazione o ristrutturazione energetica, vediamo quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare.

 

Diagnosi energetica 2019: per chi è obbligatoria?

 

La diagnosi energetica può essere richiesta per imprese, condomini, singole unità abitative ed edifici pubblici. Sebbene le finalità possano essere le stesse, ovvero individuare gli interventi necessari a ottimizzare l’efficienza energetica, in alcuni casi la diagnosi è obbligatoria per legge.

A definire i parametri entro cui la diagnosi energetica diventi un obbligo, per le diverse tipologie di edifici e le loro destinazioni d’uso, è il D.lgs. 102 del 4 Luglio 2014 e s.m.i. con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.

Possiamo dire che, da un punto di vista legislativo, l’attenzione è rivolta in particolare alle imprese, con determinate caratteristiche. Tuttavia, in alcune circostanze, l’analisi è obbligatoria o imprescindibile anche per gli edifici pubblici e residenziali.

C’è parecchia confusione riguardo ai casi in cui sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Quindi, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e consideriamo 3 tipologie di situazioni possibili.

 

Diagnosi energetica per le imprese

 

Il D.lgs. n.102/2014 recepisce e attua la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Quindi, obbliga alla diagnosi energetica le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • grandi imprese – come specificato dal Mise, sono le aziende che occupano più di 250 persone e, contestualmente, rientrano in uno dei criteri finanziari stabiliti. Ovvero, fatturano oltre i 50 milioni di euro o realizzano un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
  • imprese energivore – sono le aziende soggette a un forte consumo di energia, come previsto dall’art. 2 del D.M. 5/4/2013. Ovvero, consumano almeno 2.4 GWh di energia elettrica, o diversa fonte, con un rapporto tra costo effettivo di energia elettrica usata e valore del fatturato non inferiore al 2% e con un codice Ateco prevalente riferito ad attività manifatturiera.

 

Fanno eccezione le grandi imprese energivore, che adottano uno dei sistemi di gestione volontaria conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.

Naturalmente, a condizione che il sistema di gestione prescelto includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto indicato nel D.lgs. n.102/2014. In ogni caso, resta l’obbligo di comunicare l’esito della diagnosi all’ENEA e all’ISPRA, che ne cura la conservazione.

 

Edifici pubblici

 

Il D.lgs. n. 115/2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE, specifica i casi in cui è previsto l’obbligo di diagnosi energetica per gli edifici pubblici, o a uso pubblico:

  • ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori;
  • ristrutturazioni edilizie, se comprendono almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio, che racchiude il volume lordo riscaldato.

 

Inoltre, il decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) obbliga gli edifici pubblici, con superficie utile uguale o superiore a 2500 metri quadrati, alla diagnosi energetica (oltre all’APE, dove richiesta) quando:

  • sono oggetto di ristrutturazione importante di primo livello – interventi che riguardano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento di impianti termotecnici;
  • sono oggetto di ristrutturazione importante di secondo livello – interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento di impianti termotecnici.

 

Edifici residenziali

 

Negli edifici residenziali, inclusi quelli polifunzionali, la diagnosi energetica è obbligatoria in correlazione agli interventi di termoregolazione e contabilizzazione degli impianti di riscaldamento centralizzato.

A definire le modalità, le metodologie di calcolo, le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici residenziali è il Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015). Nell’allegato 1 del Decreto, l’articolo 5.3 specifica anche le opzioni progettuali, che coinvolgono il sistema edificio-impianto e richiedono una diagnosi energetica. Seppur non esaustive, le opzioni indicate evidenziano il bisogno di mettere a confronto le diverse soluzioni progettuali per ottimizzare l’efficienza energetica.

Quindi, negli edifici residenziali la diagnosi energetica è necessaria, per valutare correttamente il fabbisogno energetico e la ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

Il D.lgs. n. 102/2014 rende obbligatoria l’attuazione dei criteri di ripartizione definiti dalla norma UNI 10200:2018, che distingue i consumi delle singole unità immobiliari in:

  • consumi volontari, dovuti ai dispositivi di termoregolazione delle singole unità immobiliari e misurati dai contabilizzatori, come da obbligo previsto a partire dal 30 giugno 2017;
  • consumi involontari, generati dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione, e stimati in base ai millesimi di fabbisogno termico, calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300.

 

Inoltre, l’appendice D, della norma UNI 10200:2018, specifica che i fabbisogni energetici, finalizzati alla ripartizione e contabilizzazione delle spese, devono essere valutati in condizioni d’uso reale dell’edificio. Quindi, in seguito a diagnosi energetica.

In conclusione, negli edifici residenziali vige l’obbligo di quantificare il fabbisogno energetico di ogni appartamento e dell’intero edificio. Questo rende imprescindibile, per un calcolo accurato, eseguire una diagnosi energetica.

 

Diagnosi energetica obbligatoria: scadenze e sanzioni

 

La diagnosi energetica è una procedura indispensabile, per misurare e ottimizzare le performance energetiche di qualsiasi edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso.

Per le imprese che rientrano nell’obbligo di diagnosi energetica, l’adempimento deve:

  • essere fatto ogni 4 anni a partire dalla prima scadenza del 5 dicembre 2015;
  • riguardare la valutazione dei consumi energetici dell’anno solare precedente a quello della scadenza.

 

Tutte le aziende e i soggetti che non rispettano gli obblighi di legge sono passibili delle sanzioni stabilite dall’articolo 16 del D.lgs. 102/2014:

  • mancata diagnosi obbligatoria, ammenda tra i 4.000 a 40.000 euro;
  • diagnosi energetica incompleta o non conforme, sanzioni tra i 2.000 e i 20.000 euro.

 

Qualora l’ENEA comunichi il verificarsi di una di queste situazioni, il soggetto interessato ha 5 giorni di tempo per provvedere a regolarizzare la sua posizione.

Nel caso degli edifici condominiali alimentati da unità centralizzate, le sanzioni riguardano l’obbligo di ripartire le spese in conformità alle disposizioni del D.lgs. 102/2014. L’ammontare di tali sanzioni amministrative è quantificato tra i 500 e i 2500 euro.

 

Chi è autorizzato a redigere una diagnosi energetica?

 

La diagnosi energetica è un’analisi complessa. Solo progettisti e termotecnici certificati, con il know-how e gli strumenti necessari, possono garantire un’analisi approfondita e fornire le soluzioni adatte al miglioramento energetico di un edificio.

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche obbligatorie, che riguardano grandi imprese e imprese energivore, devono essere fatte da:

  • società di servizi energetici (E.S.Co) certificate UNI CEI 11352;
  • esperti in gestione dell’energia – EGE certificati UNI CEI 11339;
  • auditor energetici certificati da organismi accreditati UNI CEI 11339.

 

Laddove non sussistano condizioni d’obbligo, a prescindere dalle finalità per cui è richiesta, la diagnosi energetica dovrà essere eseguita comunque secondo specifiche modalità.

Dunque, il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi alle metodologie e ai criteri minimi riportati nella norma UNI CEI EN 16247-5.

TECNO Logic, con il suo personale esperto nella progettazione di impianti elettrici e termotecnici, può offrire consulenza certificata per supportare i professionisti nella diagnosi energetica.

Solo un’analisi accurata permette di adottare soluzioni progettuali mirate, per interventi efficaci. Offri ai tuoi clienti la certezza di rispettare gli obblighi di legge e di cogliere tutte le opportunità economiche del risparmio energetico.

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