Negli impianti a gas fluorurato la misura del quantitativo utilizzato e la manutenzione delle apparecchiature sono molto importanti per un corretto mantenimento del “sistema impianto”.
Il D.P.R. 146- 16/11/2018 recante l’attuazione del Regolamento CE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra introduce novità in merito alla periodicità dei controlli, da effettuarsi su impianti o apparecchiature contenenti F-Gas ed al metodo di misura.
Il D.P.R. in vigore, prevede per il singolo impianto, non solo il quantitativo di gas refrigerante contenuto, ma anche la tipologia del gas, secondo il parametro GWP per ogni tipologia di gas refrigerante.
Il GWP (Global Warming Potential) fornisce i valori dell’effetto serra di un gas refrigerante rapportato all’effetto della CO₂. Ne consegue, che per coloro che possiedono un impianto con concentrazione elevata di GWP, dovranno prevedere dei controlli più frequenti rispetto al altri impianti.
Metodo di misura gas fluorurato
Per calcolare le tonnellate equivalenti di CO₂ si moltiplica la quantità di refrigerante, espressa in tonnellate, per il GWP del gas fluorurato utilizzato:

Di seguito vengono indicate i valori di GWP per le tipologie di gas fluorurati a effetto serra maggiormente utilizzati:
|
Refrigerante |
GWP | 5
Ton-equiv di CO₂ |
10
Ton-equiv di CO₂ |
50
Ton-equiv di CO₂ |
500
Ton-equiv di CO₂ |
|
R-32 |
675 | 7,41 kg | 14,81 kg | 74,07 kg | 740,7 kg |
| R-134a | 1430 | 3,50 kg | 6,99 kg | 34,96 kg |
349,6 kg |
| R-407c | 1174 | 2,82 kg | 5,64 kg | 28,18 kg |
281,8 kg |
| R-410a | 2088 | 2,39 kg | 4,79 kg | 23,95 kg |
239,5 kg |
Quando effettuare le manutenzioni delle apparecchiature a gas fluorurato
Analizzando il contenuto totale di tonnellate equivalenti di CO₂ all’interno di un impianto, è possibile con la Tabella, che segue, identificare la periodicità dei controlli delle perdite di gas refrigerante da eseguire:
|
|
≥ 500
Ton-equiv di CO₂ |
≥ 50 e <500
Ton-equiv di CO₂ |
≥ 5 e < 50
Ton-equiv di CO₂ |
|
Senza sistema rilevamento perdite |
Ogni 3 mesi | Ogni 6 mesi |
Ogni 12 mesi |
| In presenza di un sistema di rilevamento delle perdite | Ogni 6 mesi (più il controllo del sistema di rilevamento perdite almeno ogni 12 mesi) | Ogni 12 mesi |
Ogni 24 mesi |
Gli impianti soggetti a controlli obbligatori, disciplinati dal D.P.R. 146/18, sono tutti quelli che contengono un quantitativo uguale o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalenti (o 10 tonnellate di CO₂ equivalenti per apparecchi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali).
Tutte le attività di manutenzione, di riparazione o di sostituzione dovranno essere comunicate all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con l’inserimento delle informazioni nella Banca Dati a cura del manutentore o del proprietario dell’impianto.
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