Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 che attua il Regolamento UE n. 517/2014, sui gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) ed abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. n. 43/2012. Il Decreto 146/2018 è entrato in vigore il 24/01/2019.
Il DPR ha come obbiettivo: l’individuazione delle procedure di certificazione degli organismi di attestazione, la designazione degli organismi di certificazione, l’individuazione degli organi di controllo indipendenti e delle autorità competenti, la disciplina del Registro Telematico Nazionale delle Persone e delle Aziende certificate, la costituzione e la gestione della Banca Dati e l’etichettatura delle apparecchiature.
L’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Gli organismi di certificazione, previo accreditamento, hanno il compito di valutare le conformità delle attività per le quali sono stati accreditati. Quindi essi hanno il compito di inserire nell’apposito Registro Telematico Nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le informazioni relative alle Persone Fisiche e alle Imprese alle quali è stato rilasciato il Certificato e gli estremi identificativi per i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.
Quali attività devono redigere la dichiarazione F-Gas
Di seguito vengono individuate le tipologie di Persone Fisiche ed Imprese che sono soggette all’obbligo di certificazione, previa iscrizione al Registro Telematico Nazionale:
Persone Fisiche sono coloro che svolgono attività sui seguenti impianti:
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (quali controllo perdite, recupero F-Gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento);
- apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas (quali controllo perdite, recupero F-Gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento);
- commutatori elettrici contenenti F-Gas (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero);
- recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.
Il Certificato ha validità 10 anni e alla scadenza dovrà essere rinnovato.
Imprese sono quelle che svolgono attività di:
- installazione;
- riparazione;
- manutenzione;
- assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Il Certificato ha validità 5 anni e alla scadenza dovrà essere rinnovato.
Certificazione F-Gas
Le modalità per ottenere la Certificazione F-Gas si distinguono per tipologia dei soggetti che la richiedono:
Le Persone Fisiche devono:
- presentare telematicamente la richiesta di iscrizione al Registro Telematico Nazionale (CCIAA);
- presentare la richiesta di certificazione ad un organismo certificatore abilitato;
- sostenere un esame teorico e pratico entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico Nazionale.
Le Imprese devono:
- presentare telematicamente la richiesta di iscrizione al Registro Telematico Nazionale (CCIAA);
- presentare la richiesta di certificazione ad un organismo certificatore;
- dimostrare di essere in possesso dei requisiti specifici previsti, entro 8 mesi dalla data di iscrizione.
I requisiti richiesti sono:
- l’impiego di personale certificato dove richiesto e in numero sufficiente da coprire il volume dell’attività prevista;
- il personale impiegato dispone di strumenti e procedure necessarie per svolgere le attività previste.
Attestazione delle persone fisiche
Le Persone Fisiche soggette all’obbligo di attestazione ed iscrizione al Registro Telematico Nazionale sono i soggetti che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE. Tali soggetti devono essere in possesso di un attestato, rilasciato da organismo abilitato alla formazione specifica.
Le persone fisiche che intendono conseguire l’attestato dovranno presentare telematicamente, domanda di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale (CCIAA), presentare richiesta di Certificazione a Organismo abilitato e completare il corso di formazione inerente competenze e conoscenze minime necessarie, entro 8 mesi dalla data di iscrizione al RTN.
Registro telematico nazionale
Il Registro Telematico Nazionale è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma, le quali hanno il compito di iscrivere le Persone Fisiche e le Imprese sulla base delle domande presentate
il Registro, è suddiviso in:
- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
- Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all’obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Banca Dati
Per poter raccogliere le informazioni contenute nel Registro Telematico Nazionale e per avere una maggiore tracciabilità sulle attività inerenti i gas fluorurati ad effetto serra, è stata istituita una Banca Dati dei gas fluorurati ad effetto serra, gestita anch’essa dalla Camera di Commercio competente.
Imprese e Persone Fisiche certificate dovranno accedere alla Banca Dati per inserire tutte le informazioni inerenti la:
- vendita di gas fluorurati ad effetto serra;
- vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate F-Gas;
- attività di assistenza, manutenzione e riparazione;
- smaltimento apparecchiature.
Devono essere inserite nella Banca Dati e non più nel Registro Apparecchiature F-Gas previsto dal DPR 43/2012 abrogato con il DPR 146/2018 e decade l’obbligo dell’inoltro della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno da parte degli Utenti, tale adempimento rimane a carico degli Operatori del Settore, mentre gli Operatori Finali dovranno provvedere alla comunicazione telematica delle informazioni.
Il mantenimento / la conservazione dei Registri rimane a carico degli Utenti.
Che cosa comunicare alla Banca Dati
Riportiamo l’elenco delle informazioni da inserire nella Banca Dati, per le seguenti attività:
Vendita di gas fluorurati ad effetto serra:
- numeri dei certificati delle Imprese acquirenti o i numeri dei certificati o degli attestati delle Persone Fisiche;
- le quantità e la tipologia dei gas fluorurati ad effetto serra vendute.
Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate F-Gas:
- tipologia di apparecchiatura;
- numero e data della fattura o dello scontrino (di vendita) elettronico;
- anagrafica dell’acquirente;
- dichiarazione dell’acquirente attestante l’impegno affinché l’installazione sia affidata ad impresa certificata.
Installazione apparecchiature:
- numero e data della fattura o dello scontrino (di acquisto) elettronico dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
- anagrafica dell’operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia dei gas fluorurati ad effetto serra presenti ed eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- nome ed indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e qualora sussista il caso, il numero di certificato, se le quantità dei gas fluorurati ad effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della Persona Fisica o dell’Impresa certificate che ha effettuato l’installazione l’intervento di controllo, di riparazione o di manutenzione;
- eventuali osservazioni.
Interventi di controllo, manutenzione o riparazione delle apparecchiature già installate:
- anagrafica dell’operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia dei gas fluorurati ad effetto serra presenti ed eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di rigenerazione e qualora sussista il, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità dei gas fluorurati ad effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della Persona Fisica certificata o dell’Impresa certificata che ha effettuato l’installazione o l’intervento di controllo, la riparazione o la manutenzione;
- data e tipologia degli interventi di controllo, di manutenzione o di riparazione;
- quantità e tipologia dei gas ad effetto serra recuperata durante l’intervento;
- eventuali osservazioni.
Smaltimento apparecchiature:
- data e luogo di smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiature;
- codice univoco di identificazione delle apparecchiature;
- quantità e tipologia dei gas fluorurati ad effetto serra recuperato durante lo smaltimento;
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati ad effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
- dati identificativi della Persona Fisica certificata o dell’Impresa che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
- eventuali osservazioni.
Le informazioni relative al controllo perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di intervento.
L’operatore che ha il controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, potrà verificare le informazioni delle proprie apparecchiature, accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un estratto contenente le informazioni caricate.
Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le Imprese o le Persone Fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
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